Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Sedute di gara

Accesso atti - Sedute pubbliche
QUESITO del 11/02/2007

Con la presente si chiede cortesemente l’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 13 “Accesso agli atti e divieti di divulgazione” del D. Lgs 163/2006 anche in riferimento alle disposizioni vigenti di cui all’art. 64 “Modalità di svolgimento della gara” del DPR 554/1999; In particolare rilevato che, ai sensi del citato art. 64, l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica è da effettuarsi in seduta pubblica pare non applicabile quanto disposto al comma 2, lett. c), dell’art 13 del D. Lgs 163/2006 che dispone la segretezza in relazione alle offerte sino all’avvenuta aggiudicazione definitiva. Si chiede se la lettura del disposto del comma 2, lett. c), art 13 del D. Lgs 163/2006, vada effettuata congiuntamente ai disposti del successivo comma 5 ove, quest’ultimo, dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione a “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazioni delle medesime (…)” e non all’offerta economica ciò in ragione dell’obbligo di apertura in seduta pubblica.

Si fa riferimento al D.P.R. 207/2010, per conoscere la modalità di svolgimento dell’aggiudicazione provvisoria a seguito di verifica delle offerte anomale per l’affidamento di contratti di servizi o forniture. All’art. 284 del “regolamento” è detto che “si applica l’art. 121”. L’art. 121, al comma 2, prevede che si chiuda la seduta pubblica per richiedersi le giustificazioni e, al comma 3, postula che successivamente “in seduta pubblica” si dichiari l’eventuale anomalia delle offerte, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria (analoga procedura è prevista al comma 8 per contratti sottosoglia). Atteso che non è più richiesta la presentazione delle giustificazioni all’atto dell’offerta, lo scrivente interpreta doversi sospendere la seduta ex art. 117 regolamento e aggiornarla ad una successiva, necessariamente pubblica, nel corso della quale dare conto della verifica. Si chiede di conoscere se l’orientamento è corretto o se si possa semplicemente valutare la congruità e comunicarne l’esito e l’aggiudicazione provvisoria nei modi ex art. 77 del codice, senza apposita seduta pubblica. Si chiede inoltre di sapere se la data della seduta, considerati i tempi di verifica possa venire comunicata successivamente agli interessati.

Con la presente istanza la scrivente chiede di conoscere il parere del Vs. Spett. servizio sulla questione concernente la pubblicità delle sedute di gara, nel caso in cui gli le procedure di affidamento siano interamente gestite attraverso una piattaforma telematica. Nella fattispecie concreta quest’Area Gestione del Patrimonio effettua la totalità delle procedure di gara, in forma telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica Empulia (www.empulia.it).Tale piattaforma consente la tracciabilità di ogni passaggio e non consente alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti (cfr. Cds, Sez, V, sent. N. 5 dicembre 2014 n. 6018). Conclusivamente l’istante chiede:1) se è consentito per le procedure di gara gestite interamente in forma telematica (sub specie con il portale Empulia, www.empulia.it) disporre che le sedute di gara (tenute dal seggio di gara) avvengano in forma riservata, in accordo con quanto previsto negli atti di gara.

La L.R. Toscana n. 54 del 2/10/2017 inserisce nella L.R. Toscana 38/2007 l'art. 35 bis in vigore dal 5/10/2017 che prevede la possibilità di invertir l'ordine di apertura della documentazione di gara per le procedure aperte da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Volevo sapere se la norma in questione è effettivamente applicabile (se sono stati sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale, i termini sono gia decorsi).

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Vorrei sapere se la procedura sotto descritta è legittima. in una gara sopra soglia (procedura aperta) con aggiudicazione oepv, il seggio digara/rup apre la documentazione amministrativa. poi la commissione giudicatrice apre le offerte tecniche in seduta pubblica, in seduta riservata le valuta e di nuovo in seduta pubblica apre le offerte economiche. alla seduta pubblica della commissione giudicatrice può essere presente qualsiasi soggetto, incluso il rup e/o il dirigente che ha firmato gli atti di gara. tali soggetti non svolgono, durante la seduta, nessun adempimento, ma sono meri spettatori. domanda: si può ritenere legittima l'eventuale presenza del rup/dirigente responsabile che apre la documentazione tecnica e le offerte economiche?

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